IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 3-13, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1. Il penultimo comma dell'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente: "I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti daranno in carica tre anni e possono essere rinominati".