IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste  le  leggi  11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 3-13,
concernenti  delega  legislativa  al  Governo  per  l'attribuzione di
funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai
Comuni  e  ad  altri enti locali e per l'attuazione del decentramento
amministrativo;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2
della legge 11 marzo 1953, n. 150;
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  i Ministri per le finanze, per il
tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  penultimo  comma  dell'art.  17  del  testo  unico  delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
sostituito dal seguente:
  "I  componenti  di  cui alle lettere a) e b) e il componente di cui
alla   lettera   c)   sono  nominati  con  decreto  del  prefetto  su
designazione,  rispettivamente,  del  Consiglio  provinciale  o della
Giunta  della  camera  di  commercio,  industria  e agricoltura. Tali
componenti daranno in carica tre anni e possono essere rinominati".